Nel 2026 gli importi massimi del pilastro 3a restano quelli del 2025. Se sei affiliato a una cassa pensioni (LPP), il limite è di CHF 7'258. Senza cassa pensioni è il 20% del reddito da attività lucrativa, al massimo CHF 36'288 (UFAS, FAQ, importi 2025/26). Un versamento conta per il 2026 solo se viene accreditato sul tuo conto 3a entro il 31 dicembre 2026 (UFAS, 27.11.2025).

La novità: se nel 2025 hai versato meno del massimo, nel 2026 puoi colmare la lacuna con un riscatto. Il riscatto si aggiunge al contributo 2026 completo. Entrambi gli importi sono deducibili dal reddito imponibile. Qui trovi i limiti, la scadenza, le condizioni del riscatto e un'illustrazione semplice dell'effetto fiscale.

Quanto puoi versare nel 2026

I limiti sono fissati all'art. 7 dell'ordinanza OPP 3 (Fedlex, OPP 3, stato 1.1.2025). L'importo per chi è affiliato a una cassa pensioni, il cosiddetto «piccolo contributo», viene di regola adeguato ogni due anni. Per il 2026 non cambia nulla.

AnnoCon cassa pensioni (LPP)Senza cassa pensioni
2024CHF 7'05620% del reddito da attività lucrativa, max. CHF 35'280
2025CHF 7'25820% del reddito da attività lucrativa, max. CHF 36'288
2026CHF 7'25820% del reddito da attività lucrativa, max. CHF 36'288
Fonte: UFAS, «Il terzo pilastro» (10.2.2025) e FAQ UFAS (importi 2025/26)
  • Con cassa pensioni: salariati e indipendenti affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro. Il limite è un importo fisso, indipendente dal salario.
  • Senza cassa pensioni: per esempio indipendenti senza 2° pilastro o salariati non affiliati a una cassa pensioni. Il limite è il 20% del reddito da attività lucrativa, al massimo CHF 36'288. Per i salariati è il salario lordo dopo la deduzione dei contributi AVS, assicurazione invalidità, IPG e assicurazione contro la disoccupazione. Per gli indipendenti è il saldo del conto economico dopo le rettifiche fiscali e i contributi sociali personali (AFC, Circolare n. 18a, 22.12.2025).
  • Coppie: se lavorate entrambi e ognuno ha il proprio 3a, ognuno può dedurre fino al proprio limite (art. 7 cpv. 2 OPP 3).
  • Più conti: puoi avere più conti o polizze 3a. Il limite annuo vale però per la somma di tutti i versamenti.

Per versare serve un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS. Anche chi riceve indennità giornaliere dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione può costituire un pilastro 3a (UFAS, 10.2.2025).

Perché i soldi devono arrivare prima del 31 dicembre

Un contributo 3a è deducibile per il 2026 solo se viene versato entro il 31 dicembre 2026. Conta il giorno dell'accredito sul tuo conto o sulla tua polizza 3a personale. L'addebito sul tuo conto bancario non basta. Nemmeno l'accredito sul conto bancario generale dell'istituto 3a (AFC, Circolare n. 18a).

Non aspettare quindi gli ultimi giorni di dicembre. Un bonifico richiede tempo, e gli offerenti possono fissare propri termini di elaborazione, prima della fine dell'anno.

Verifica il termine del tuo offerente: controlla fino a quando il tuo istituto 3a accetta versamenti per il 2026 e fai il bonifico qualche giorno prima. Se prevedi anche un riscatto per il 2025, prima va versato per intero il contributo ordinario 2026.

Se sei assoggettato all'imposta alla fonte e domiciliato in Svizzera, i versamenti 3a non sono considerati nella tariffa dell'imposta alla fonte. Puoi chiedere per iscritto una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell'anno successivo, se non sei già soggetto a quella obbligatoria (AFC, Circolare n. 18a).

Novità 2026: riscatto per un 2025 mancato

Dal 1° gennaio 2025 l'OPP 3 consente i riscatti nel pilastro 3a (art. 7a OPP 3). Il primo riscatto è possibile nell'anno fiscale 2026, per una lacuna del 2025 (UFAS, 27.11.2025). Le lacune del 2024 o precedenti non possono essere colmate (OPP 3, disposizione transitoria).

Le condizioni:

  • Avevi un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS in Svizzera sia nell'anno della lacuna sia nell'anno del riscatto.
  • Nell'anno del riscatto versi prima l'intero contributo ordinario. Con cassa pensioni, nel 2026 sono CHF 7'258.
  • Ogni anno il riscatto può arrivare al massimo al «piccolo contributo» dell'anno del riscatto: CHF 7'258 nel 2026. Questo limite vale anche senza cassa pensioni (UFAS, FAQ, importi 2025/26).
  • Le lacune si possono colmare fino a dieci anni indietro. Ogni lacuna annua si colma con un solo riscatto, ma un riscatto può coprire più anni.
  • Non hai ancora riscosso una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a.
  • Chiedi il riscatto per iscritto al tuo istituto 3a, indicando l'importo, gli anni interessati e i contributi già versati (art. 7b OPP 3).

Esempio con cassa pensioni: nel 2025 hai versato CHF 3'000. La tua lacuna 2025 è di CHF 4'258. Nel 2026 versi prima CHF 7'258, poi puoi riscattare CHF 4'258. Se nel 2025 non hai versato nulla, il riscatto può arrivare a CHF 7'258, cioè CHF 14'516 in totale nel 2026.

Un riscatto è deducibile nell'anno in cui lo effettui (UFAS, 27.11.2025). Se vuoi dedurlo nel 2026, deve quindi avvenire nel 2026.

Quanto fa risparmiare: un'illustrazione semplice

Contributi e riscatti 3a si deducono dal reddito per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali (art. 7 e 7a OPP 3). Il risparmio dipende dalla tua aliquota marginale, cioè l'aliquota sull'ultimo franco di reddito. Varia secondo cantone, comune, reddito, situazione familiare e imposta ecclesiastica.

La tabella qui sotto è un'illustrazione, non un calcolo per un caso reale. Moltiplica la deduzione per tre aliquote marginali ipotizzate.

Aliquota marginale ipotizzataDeduzione CHF 7'258Deduzione CHF 14'516
20%CHF 1'451.60CHF 2'903.20
25%CHF 1'814.50CHF 3'629.00
30%CHF 2'177.40CHF 4'354.80
Solo illustrazione: deduzione × aliquota marginale ipotizzata. Le aliquote sono ipotesi, non dati ufficiali. Importi della deduzione: UFAS, 2025/26

Per vedere quanto cambiano le aliquote tra i cantoni, leggi il nostro articolo sulle imposte per cantone. Altre deduzioni sono nell'articolo sulle deduzioni dimenticate. Finché i soldi restano nel pilastro 3a, sono esclusi dall'imposta sulla sostanza e i loro redditi non sono soggetti all'imposta preventiva (AFC, Circolare n. 18a).

Il risparmio però non dice tutto. Al prelievo il capitale è tassato separatamente dagli altri redditi. Secondo l'art. 38 LIFD, l'imposta federale diretta è calcolata su un quinto della tariffa ordinaria (AFC, Circolare n. 18a). Anche i cantoni tassano separatamente le prestazioni in capitale della previdenza, con tariffe proprie (art. 11 cpv. 3 LAID).

In cambio i soldi sono vincolati. Le prestazioni di vecchiaia sono versate al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento AVS. Un prelievo anticipato è possibile solo in casi precisi. Alcuni esempi: un'abitazione ad uso proprio, l'avvio di un'attività indipendente o la partenza definitiva dalla Svizzera (UFAS, 10.2.2025).

Conto o titoli: la differenza in modo neutrale

Nel pilastro 3a sono ammesse solo due forme: il conto di previdenza vincolata presso una fondazione bancaria e la polizza di previdenza vincolata presso un'assicurazione (UFAS, 10.2.2025).

  • Conto 3a: i soldi restano come avere presso la fondazione bancaria e fruttano interessi. Il tasso lo fissa l'offerente e può cambiare.
  • Titoli 3a: la fondazione bancaria investe i soldi in un deposito titoli individuale aperto a tuo favore. Il valore può salire e scendere. Puoi riavere meno di quanto hai versato.
  • Assicurazione 3a: una polizza presso un'assicurazione. Può includere una copertura di rischio supplementare. Una parte del premio paga allora questo rischio e non il risparmio.

La forma adatta a te dipende dal tuo orizzonte d'investimento e da quante oscillazioni sei disposto ad accettare. Questo articolo non confronta né classifica offerenti o prodotti. I limiti e la data del 31 dicembre valgono per tutte le forme.

Dove entra in gioco Eini

Il modulo Imposte di Eini stima le tue imposte con i dati ufficiali dell'AFC per il tuo comune. Mostra il salario netto voce per voce, confronta i cantoni e include una verifica delle deduzioni. Il risultato è una stima, non una tassazione ufficiale. Imposte fa parte di Eini Premium, a CHF 3 alla settimana o CHF 90 all'anno. Gli abbonamenti settimanale e annuale includono 7 giorni di prova gratuita.

Domande frequenti

Quanto posso versare nel pilastro 3a nel 2026?

Nel 2026 chi è affiliato a una cassa pensioni (LPP) può versare fino a CHF 7'258. Senza cassa pensioni il limite è il 20% del reddito da attività lucrativa, al massimo CHF 36'288. Secondo l'UFAS entrambi i limiti sono uguali a quelli del 2025.

Entro quando deve arrivare il versamento 3a per il 2026?

Secondo la Circolare n. 18a dell'AFC (22 dicembre 2025), il contributo deve essere accreditato sul tuo conto o sulla tua polizza 3a entro il 31 dicembre 2026. Solo così è deducibile per il 2026. L'addebito sul tuo conto bancario non basta: verifica il termine del tuo offerente.

Posso recuperare un anno mancato nel pilastro 3a?

Sì, per le lacune nate dal 2025 in poi (art. 7a OPP 3, in vigore dal 1° gennaio 2025). Dal 2026 puoi riscattare ogni anno fino al «piccolo contributo» (CHF 7'258 nel 2026), fino a dieci anni indietro. Servono un reddito soggetto all'AVS in entrambi gli anni e l'intero contributo ordinario nell'anno del riscatto.

Come viene tassato il prelievo dal pilastro 3a?

Secondo il diritto federale in vigore nel 2026, un prelievo di capitale dal pilastro 3a è tassato separatamente dagli altri redditi. L'imposta federale diretta è calcolata su un quinto della tariffa ordinaria (art. 38 LIFD). Anche i cantoni lo tassano separatamente, con tariffe proprie.

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